Tutto ciò che merita di essere fatto merita di essere fatto bene. (Chesterfield)
Tutto ciò che merita di essere fatto merita di essere fatto bene.
(Chesterfield)
SERVIZI CONTABILI E DI CONTROLLING
Servizi fiduciari
Rapporti con FiduciariASPM opera in collaborazione con alcune selezionate fiduciarie sia italiane che di diritto estero. Il contratto fiduciario consente a clienti ASPM di separare l'intestazione formale della proprietà di beni o di valori dalla proprietà sostanziale dei medesimi. L'intestazione della titolarità di beni o di valori risulterà infatti in capo alla società fiduciaria, mentre la proprietà sostanziale dei beni resterà al fiduciante, il quale disporrà liberamente, attraverso istruzioni scritte impartite alla società fiduciaria nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto fiduciario stipulato, dei beni e dei valori fiduciariamente intestati. Ricordiamo che con la Circolare n. 32/E del 19/10/06 del Ministero delle Finanze e con decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 con il quale è stata recepita la Terza Direttiva Antiriciclaggio e' venuto meno l'obbligo di riservatezza e lo schermo fiduciario effettuato con fiduciarie di diritto italiano. TrustIn collaborazione con alcune selezionate società sia italiane che estere proponiamo la stipula di contratti di Trust, istituto giuridico che ha recentemente iniziato ad essere utilizzato anche il Italia. Mediante questo negozio il titolare di beni (settlor) li trasferisce ad una persona di sua fiducia (trustee) perché li gestisca nell'interesse di un beneficiario. I beni conferiti nel fondo in Trust, restano segregati da ogni azione esecutiva dei creditori, perché destinati ad uno scopo (cd. Trust di scopo) oppure a soggetti ai quali al termine di durata del Trust, i beni passeranno in proprietà.Il Trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee). Il trustee ha l'obbligo giuridico di amministrare con diligenza i beni del settlor secondo le istruzioni di quest'ultimo. Trust risulta essere uno strumento utile nella risoluzione di problematiche relative aSuccessioneProtezione del patrimonio in ambito familiarePassaggio generazionaleI beni costituiti in trust:- non sono aggredibili dai creditori personali del trustee- non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee- non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora quest'ultimo sia coniugato- non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust
Rapporti con Fiduciari
ASPM opera in collaborazione con alcune selezionate fiduciarie sia italiane che di diritto estero.
Il contratto fiduciario consente a clienti ASPM di separare l'intestazione formale della proprietà di beni o di valori dalla proprietà sostanziale dei medesimi. L'intestazione della titolarità di beni o di valori risulterà infatti in capo alla società fiduciaria, mentre la proprietà sostanziale dei beni resterà al fiduciante, il quale disporrà liberamente, attraverso istruzioni scritte impartite alla società fiduciaria nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto fiduciario stipulato, dei beni e dei valori fiduciariamente intestati.
Ricordiamo che con la Circolare n. 32/E del 19/10/06 del Ministero delle Finanze e con decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 con il quale è stata recepita la Terza Direttiva Antiriciclaggio e' venuto meno l'obbligo di riservatezza e lo schermo fiduciario effettuato con fiduciarie di diritto italiano.
Trust
In collaborazione con alcune selezionate società sia italiane che estere proponiamo la stipula di contratti di Trust, istituto giuridico che ha recentemente iniziato ad essere utilizzato anche il Italia. Mediante questo negozio il titolare di beni (settlor) li trasferisce ad una persona di sua fiducia (trustee) perché li gestisca nell'interesse di un beneficiario. I beni conferiti nel fondo in Trust, restano segregati da ogni azione esecutiva dei creditori, perché destinati ad uno scopo (cd. Trust di scopo) oppure a soggetti ai quali al termine di durata del Trust, i beni passeranno in proprietà.
Il Trust si differenzia dagli altri vincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto a quello dell'intestatario di tali beni (trustee). Il trustee ha l'obbligo giuridico di amministrare con diligenza i beni del settlor secondo le istruzioni di quest'ultimo. Trust risulta essere uno strumento utile nella risoluzione di problematiche relative a
I beni costituiti in trust:
- non sono aggredibili dai creditori personali del trustee
- non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee
- non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora quest'ultimo sia coniugato
- non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust
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